L’INSERIMENTO IN AZIENDA E PERIODO DI PROVA
Art. 2095. (Categorie dei prestatori di lavoro) :
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura
dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Art. 2082. (Imprenditore) :
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi.
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve
risultare da atto scritto.
Art 2096. (Patto di prova):
L’imprenditore eil prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto
del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità.Se
però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza
del termine.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del
prestatore di lavoro.
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Andreotti Alessandro
Versione 24.09.22
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Patto di prova: patto accessorio (aggiunto) al contratto di lavoro che, formalmente, soddisfa l’interesse di
entrambe le parti, in quanto mezzo per verificare, in un determinato periodo di tempo, la reciproca
convenienza alla prosecuzione del rapporto. Nella pratica, il periodo di prova serve soprattutto al datore per
accertare le attitudini professionali del lavoratore prima di rendere definitiva l’assunzione.
Il periodo di prova è sempre soggetto ad un termine massimo. Normalmente esso ha la durata di sei mesi, ma i
contratti collettivi possono prevedere termini più brevi a seconda delle categorie dei lavoratori (e della
lunghezza del contratto). Trattandosi di termini massimi, le parti possono fissare termini più brevi, ma non più
lunghi i quali, se pattuiti, sono automaticamente ridotti.
Dalla norma emerge che il superamento della prova può avvenire sia per esplicita dichiarazione degli
interessati sia mediante la scadenza del termine, accompagnata dalla continuazione dell’attività lavorativa.
L’esito positivo dell’esperimento rende definitivo il contratto automaticamente, senza bisogno, cioè, della
stipula di un nuovo contratto.
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Andreotti Alessandro
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Abbiamo specificato nelle prime pagine la situazione legale in cui è configurato il periodo di prova :
Ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso temporale.
Il periodo di prova è parte integrante del contratto e tutela sia l’imprenditore che il dipendente.
In caso di superamento l’anzianità di servizio la comprende temporalmente.
Il periodo di prova deve avere forma scritta ed essere presente sul contratto di assunzione.
Pertanto, come detto più volte in questo «corso» non esistono periodi di prova accordati o concordati
fuori da un contratto di lavoro scritto e pertanto prima della comunicazione di assunzione!
Il datore di lavoro ha già delle tutele contrattuali (il periodo di prova appunto) per verificare se il
dipendente sia o meno idoneo alla mansione per cui è assunto.
Diffidate dunque da chi voglia da voi un «periodo di prova» precontrattuale, andate altrove, è altamente
rischioso (soprattutto per voi se vi fate male) e non è neanche legale.
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Andreotti Alessandro
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Adesso che abbiamo inquadrato la situazione giuridica diritti-doveri, affrontiamo quella lavorativa :
Il periodo iniziale è un periodo passionale misto tra gioia di una situazione nuova tutta da scoprire ed il timore
di non riuscire a dare il massimo per superare questo periodo particolare appunto.
E’ normale, ma se ci mettete l’impegno ela buona volontà vedrete che andrà tutto bene. Gli imprenditori sanno
che il lavoro si può generalmente imparare (come discorso generale), ma se il dipendente non ha voglia di
lavorare non si va da proprio da nessuna parte
Date il massimo e tutto andrà per il meglio! E’ andata male? Fate tesoro di quello che è successo (magari
neanche per colpa vostra) ed iniziate nuovamente a cercare. Sappiate che il licenziamento «PP» (mancato
superamento del periodo di prova) diritto alla NASPI (indennità di disoccupazione).
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Andreotti Alessandro
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